D. Leg.14 marzo 2013, n. 33, Art. 22: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche’ alle partecipazioni in societa’ di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate;
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La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non esercitano funzioni di cui all’Art. 22 del D.L.vo 33/2013.